Art. 144 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Determinazione dei redditi

Articolo 144 - testo unico imposte sui redditi

(1)1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41.
Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo.(2)
2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3 bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Articolo 144 - Testo Unico Imposte sui Redditi

(1)1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41.
Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo.(2)
2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3 bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Note

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.
La rubrica del titolo e del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16

Massime

In tema di IRPEG, l’assenza di contabilità separata per l’attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali, prevista dall’art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (“ratione temporis” vigente, ora art. 144), nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, non comporta l’indeducibilità dei costi promiscui, rimanendo ferma la loro deducibilità secondo un criterio di ripartizione proporzionale, cioè in ragione del rapporto tra i ricavi che concorrono a formare il reddito d’impresa e la somma di tutti i ricavi ed i proventi conseguiti, sempre che il contribuente dimostri la natura effettiva di tali costi, in applicazione dei principi regolativi dell’onere della prova. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 14 luglio 2017 n. 17454)

 

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