Articolo 105 bis – Testo Unico Imposte sui Redditi

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

ARTICOLO ABROGATO - Versamenti integrativi [testo ante riforma 2004]

Articolo 105 bis - testo unico imposte sui redditi

[1. Ferma rimanendo la disposizione dell’articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 possono incrementare l’ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.]

Articolo 105 bis - Testo Unico Imposte sui Redditi

[1. Ferma rimanendo la disposizione dell’articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 possono incrementare l’ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato

Massime

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’art. 70, comma 3 (ora 105, comma 4), del d.P.R. n. 917 del 1986, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, “valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c) […] del comma 1 dell’art. 16” (ora 17) dello stesso decreto – norma, quest’ultima, secondo cui l’imposta si applica separatamente alle “indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’art. 49, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” -, opera un rinvio non ai soli fini dell’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio al comma 2 dell’art. 49 – pure menzionato alla lettera c del comma 1 dell’art. 16 -, che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell’amministratore della s.r.l. di cui alla controversia di specie), ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) del comma 1 dell’art. 16, e cioè che “il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 3 dicembre 2019 n. 31473)

In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Ordinanza 19 ottobre 2018 n. 26431)

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