Art. 39 bis – Testo Unico sull’immigrazione (TUI)

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Legge Turco-Napolitano)

Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio

Art. 39 bis - testo unico sull'immigrazione (tui)

(1) (2)1. È consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore; (3)
b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell’ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281. (4)
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all’alloggio dell’alunno. (3)
1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l’istituzione formativa inviante, l’ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia. (5)
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. (5)
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente », «tirocinante» o «alunno». Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve. (5)
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, commi 5-ter e 5-quater. (5)

Art. 39 bis - Testo Unico sull'immigrazione (TUI)

(1) (2)1. È consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore; (3)
b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell’ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281. (4)
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all’alloggio dell’alunno. (3)
1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l’istituzione formativa inviante, l’ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia. (5)
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. (5)
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente », «tirocinante» o «alunno». Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve. (5)
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, commi 5-ter e 5-quater. (5)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 10.08.2007, n. 154, con decorrenza dal 02.10.2007.
(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 11.05.2018, n. 71 con decorrenza dal 05.07.2018.
(3) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 11.05.2018, n. 71 con decorrenza dal 05.07.2018.
(4) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 11.05.2018, n. 71 con decorrenza dal 05.07.2018.
(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 11.05.2018, n. 71 con decorrenza dal 05.07.2018.

Istituti giuridici

Novità giuridiche