Art. 19 – Testo Unico sull’immigrazione (TUI)

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Legge Turco-Napolitano)

Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili

Art. 19 - testo unico sull'immigrazione (tui)

(1) (3) 1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. (9)
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. (6)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. (8)
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno salvo il disposto dell’articolo 9:
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; (2
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (7)
2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. (4)

Art. 19 - Testo Unico sull'immigrazione (TUI)

(1) (3) 1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. (9)
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. (6)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. (8)
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno salvo il disposto dell’articolo 9:
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; (2
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (7)
2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. (4)

Note

(Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 17)

(1) È costituzionalmente illegittimo l’art. 19, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. (C.cost. 27.07.2000 n. 376, G.U. 02.08.2000 n. 32, Prima serie speciale).
(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, c. 22, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.
(3) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 3 D.L. 23.06.2011, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2011.
(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 3 D.L. 23.06.2011, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2011.
(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 3, L. 07.04.2017, n. 47 con decorrenza dal 06.05.2017.
(6) Il presente comma inserito dall’art. 3, L. 14.07.2017, n. 110 con decorrenza dal 18.07.2017, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 21.10.2020, n. 130 con decorrenza dal 22.10.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020 ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
(7) La presente lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 04.10.2018, n. 113 con decorrenza dal 05.10.2018, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018, è stata poi così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 21.10.2020, n. 130 con decorrenza dal 22.10.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020 ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
(8) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 21.10.2020, n. 130 con decorrenza dal 22.10.2020, convertito in legge dalla L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020 ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
(9) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 21.10.2020, n. 130, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020 ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

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