Art. 13 bis – Testo Unico sull’immigrazione (TUI)

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Legge Turco-Napolitano)

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio

Art. 13 bis - testo unico sull'immigrazione (tui)

[1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.] (1)

Art. 13 bis - Testo Unico sull'immigrazione (TUI)

[1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.] (1)

Note

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’art. 2 D.Lgs. 13.04.1999, n. 113 (G.U. 27.04.1999, n. 97), poi così modificato dall’art. 28, L. 30.07.2002, n. 189, e dall’art. 1, D.L. 14.09.2004, n. 241 con decorrenza dal 15.09.2004, è stato abrogato dall’art. 34 D.Lgs. 01.09.2011, n. 150 con decorrenza dal 06.10.2011 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza.

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