Art. 52 – Testo Unico Espropri per Pubblica Utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

L'espropriazione di beni culturali

Art. 52 - testo unico espropi per pubblica utilità

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.

Art. 52 - Testo Unico Espropi per Pubblica Utilità

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.

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