Art. 52 nonies – Testo Unico Espropri per Pubblica Utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Determinazione dell'indennità di espropriazione

Art. 52 nonies - testo unico espropi per pubblica utilità

(1)1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’autorità espropriante per la determinazione dell’indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

Art. 52 nonies - Testo Unico Espropi per Pubblica Utilità

(1)1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’autorità espropriante per la determinazione dell’indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 27.12.2004, n. 330

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