1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.