Art. 13 – Testo Unico Espropri per Pubblica Utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

Art. 13 - testo unico espropi per pubblica utilità

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (1)
4. Se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. (1)
5. L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l’esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.
8. Qualora il vincolo preordinato all’esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l’adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell’immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell’intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.

Art. 13 - Testo Unico Espropi per Pubblica Utilità

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (1)
4. Se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. (1)
5. L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l’esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.
8. Qualora il vincolo preordinato all’esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l’adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell’immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell’intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera l), D.Lgs. 27.12.2002, n. 302

Massime

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R n. 327 del 2001, la proroga del termine di efficacia di cinque anni dalla dichiarazione di p.u. può essere disposta anche d’ufficio, prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a due anni; il 6° comma di tale disposizione prevede inoltre che “la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”. Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l’atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, dovendosi al termine finale riconoscersi, a differenza del termine iniziale, natura perentoria e tanto con riferimento anche al regime giuridico descritto sul punto dall’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell’omologo art. 13 del D.P.R n. 327/2001. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1768 del 7 aprile 2015 (Cons. Stato n. 1768/2015)

Anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 22-bis, D.P.R n. 327 del 2001, l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l’unico presupposto e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 114 del 12 gennaio 2011 (Cons. Stato n. 114/2011)

L’obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall’art. 13, L. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall’art. 13, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l’indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1720 del 24 marzo 2010 (Cons. Stato n. 1720/2010)

La nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 del 2005) e in particolare la previsione dell’art. 21-bis L. n. 241 del 1990, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile non trova applicazione per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più incisivi e limitativi rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, e soggetto alla disciplina speciale del testo unico espropriazioni (D.P.R n. 327 del 2001) che, all’art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola emanazione o adozione, non anche la comunicazione. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5539 del 6 novembre 2008 (Cons. Stato n. 5539/2008)

Nelle espropriazioni disciplinate dal D.P.R n. 327 del 2001, è nullo per carenza di potere il decreto di esproprio emanato dopo la scadenza del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, previsto dall’art. 13, comma 6, D.P.R n. 327 del 2001. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17491 del 26 giugno 2008 (Cass. civ. n. 17491/2008)

L’obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già previsto dall’art. 13, L. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall’art. 13, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l’indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4198 del 27 luglio 2007 (Cons. Stato n. 4198/2007)

La nuova disciplina riconducibile all’art. 13 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 327, prescinde da ogni specifico adempimento relativo alla scansione temporale del procedimento ablatorio, direttamente fissando (in base al principio di discrezionalità politica, di cui fruisce il legislatore ordinario) il criterio per il quale il decreto espropriativo può intervenire nei cinque anni decorrenti dalla data in cui la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera diviene efficace, con correlativa esclusione di ogni ipotizzabile incostituzionalità. Tribunale Superiore delle acque pubbliche, sentenza n. 77 del 18 maggio 2005 (Trib. Sup. acque n. 77/2005)

È annullabile (e non già nullo) l’atto dichiarativo di pubblica utilità che sia privo dei termini di durata massima degli espropri e dei lavori di cui all’art. 13 della L. 2359/1865; non può parlarsi, in simili casi, di carenza di potere (c.d. in concreto) dell’Amministrazione, con la conseguenza che l’atto va impugnato nei termini, non potendosene invocare successivamente la disapplicazione dal G.A. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 4 del 26 marzo 2003 (Cons. Stato n. 4/2003)

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