È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che conferisce al sindaco il potere di nomina del segretario comunale. Nessuna spiegazione viene fornita dal rimettente in ordine alla necessità di fare applicazione nel giudizio a quo – nel quale viene in specifico rilievo la disposizione che prevede la decadenza automatica del segretario comunale, salva possibilità di conferma – della norma che riconosce al sindaco il potere di nomina. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulla relativa questione di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017; ordinanza n. 202 del 2018). (Corte Costituzionale Sentenza 22 febbraio 2019 n. 23)
In tema di rapporto d’impiego di segretari comunali e provinciali, la revoca dell’incarico – che costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, assunto dalla P.A. con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato – è soggetta al sindacato del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la circostanza che il provvedimento sia dipeso dal convenzionamento, in forma associata con altro comune, dei servizi di segreteria con conservazione del posto al solo segretario del comune associato, trattandosi di atto la cui legittimità può essere valutata, in via incidentale, dal giudice adito. Ne consegue che, avendo il legislatore individuato quale causa di cessazione del rapporto funzionale del segretario comunale unicamente la mancata conferma (a inizio mandato) o la revoca per gravi ragioni (ravvisabili nella violazione dei doveri d’ufficio), è illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi tale decisione in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 10, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 31 ottobre 2017 n. 25960)