Con riguardo al debito di una unità sanitaria locale della Regione Campania (e, per essa, dalla subentrata Gestione liquidatoria) nei confronti di un farmacista, la scadenza dell’obbligazione di pagamento si verifica – ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 – il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l’esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all’assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l’invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 25 ottobre 2013 n. 24157)
In materia edilizia, a seguito della entrata in vigore del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 le funzioni edilizie, precedentemente esercitate a titolo consultivo dalla commissione edilizia comunale integrata, sono state trasferite, ove non individuata come indispensabile ex art. 96 del citato testo unico, al competente ufficio comunale, mentre le funzioni di tutela ambientale sono state riportate all’organo regionale cui compete la gestione del vincolo ambientale. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 21 dicembre 2006 n. 42102)