II rimborso, in favore dei cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive negli enti locali (nella specie comunità montana) e residenti fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente -previsto dall’art. 13 quarto comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (poi sostituito dall’art. 25 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e, infine, trasfuso nell’art. 84 del T.U. degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, ha ad oggetto le spese inerenti alla sola presenza “necessaria” del soggetto, che si contrappone alla presenza facoltativa o discrezionale, comunque rimessa all’apprezzamento soggettivo dell’interessato, ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l’esercizio della funzione (salvo il non esercizio della funzione stessa); sicché non può considerarsi “necessaria”, ai fini del rimborso in questione, la presenza dell’amministratore o del consigliere in giorno diverso da quello delle sedute di giunta o di consiglio per lo studio o la disamina delle pratiche all’ordine del giorno, derivando tale presenza da scelte discrezionali dell’interessato sull’”an”, sul “quantum” e sul “quomodo”. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 7 ottobre 2005 n. 19637
Integra il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen.), la condotta di colui che in qualità di Presidente del Consiglio comunale richieda ed ottenga, inducendo in errore il funzionario responsabile del settore preposto agli affari generali dell’Ente, rimborsi non dovuti, in quanto concernenti spese di carattere strettamente personale, attraverso la manipolazione delle ricevute rilasciate dall’ente alberghiero; nè al riguardo rileva l’art. 84 del d.lgs.vo n. 267 del 2000, il quale – prevedendo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute da amministratori pubblici per trasferte imposte dalla funzione o dall’ufficio – indica con chiarezza che le sole spese rimborsabili sono quelle che abbiano un nesso con le finalità dell’Ente nonché con gli scopi della missione demandata al funzionario in trasferta (Nella specie i rimborsi richiesti ed ottenuti concernevano pranzi offerti per fini non istituzionali nonché spese per massaggi, acquisto di costumi da bagno, manicure ecc.). Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza 2 marzo 2012 n. 8094