1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile[, con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia].(1)
2. L’azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(2)
[4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.](3)