La potestà sanzionatoria dei Comuni per la violazione delle norme contenute nei regolamenti comunali era prevista dall’art. 106 del testo unico approvato con r.d. n. 383 del 1934. A seguito dell’abrogazione di quest’ultimo compiuta dall’art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000, tale potestà è venuta meno – non potendosi ritenere mantenuta sulla base del mero rinvio alle norme dell’abrogato testo unico contenuto nell’art. 275 del d.lgs. n. 267 del 2000 – ed è stata nuovamente istituita con l’inserimento, compiuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dell’art. 7-bis nel d.lgs. n. 267 del 2000; ne consegue che – in considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative – sono esenti da sanzione le violazioni commesse nel periodo successivo all’abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 e precedente l’entrata in vigore del citato art. 7-bis. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 26 marzo 2009 n. 7371)
Integra il reato previsto dall’art. 137, comma quattordicesimo, d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 l’inottemperanza all’ordine di sospensione dell’attività, che, per la sua specialità, prevale sia sull’art. 650 cod. pen. che sulla previsione residuale dell’art. 7-bis, comma 1-bis, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 22 novembre 2012 n. 45712)