Nel giudizio di costituzionalità relativo all’incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell’assemblea regionale, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di descrizione della fattispecie. È sufficiente l’indicazione del fatto che le due identiche domande azionate nei giudizi a quibus riguardino l’accertamento in capo a due cittadini della sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tale carica e quella di deputato regionale e la conseguente dichiarazione di decadenza dei medesimi dalla carica di assessore, nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso. (Corte Costituzionale Sentenza 23 marzo 2012 n. 67)
Il principio, già affermato in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 154 del 1981, della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità del candidato eletto, ancorché tardiva rispetto al termine stabilito e tuttavia intervenuta in un momento anteriore al promuovimento del giudizio finalizzato all’accertamento della causa di incompatibilità, opera anche con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 le cui disposizioni – segnatamente gli artt. 68, che riprende nella sua formulazione letterale l’art. 6 della legge 154 cit., e l’art. 70, che disciplina l’azione popolare con rinvio all’art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 – ripetono il medesimo sistema. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 10 luglio 2004 n. 12809)