Art. 64 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

Articolo 64 - testo unico enti locali

(1)1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Articolo 64 - Testo Unico Enti Locali

(1)1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7, D.L. 29.03.2004, n. 80

Massime

Il difetto dei requisiti del «caso straordinario di necessità e d’urgenza» che legittimano l’emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge. Il suddetto principio è funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l’opposto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, comporta l’attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Inoltre, in considerazione del fatto che in una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle Camere e che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali – nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto, come nel caso in esame – non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Infatti, l’immediata efficacia del decreto-legge condiziona l’attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge. – Negli stessi termini, v., citate, sentenze n. 29/1995 e n. 341/2003; v. anche sentenze n. 196/2004 e n. 178/2004, in cui, però, la Corte ha ritenuto di prescindere da tale questione perché era da escludere l’evidente carenza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza. – In merito al diverso orientamento dell’efficacia sanante della legge di conversione, v. citate, sentenze n. 330/1996, n. 419/2000 e n. 29/2002 e, pur sotto un particolare profilo, sentenza n. 360/1996. Corte Costituzionale Sentenza 23 maggio 2007 n. 171

Ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge n. 154 del 1981, che sul punto integrano la legge reg. n. 2 del 2005, nella Regione Puglia la carica di assessore provinciale è incompatibile con quella di consigliere regionale e tale causa di incompatibilità può essere rimossa successivamente all’elezione a quest’ultima carica, entro il termine ultimo di dieci giorni dalla notifica del ricorso avente ad oggetto l’azione popolare di decadenza, processo autonomo e distinto rispetto al procedimento amministrativo di convalida dell’elezione. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 23 luglio 2007 n. 16218

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