Art. 61 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

Articolo 61 - testo unico enti locali

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.
1 bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. (1)

Articolo 61 - Testo Unico Enti Locali

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.
1 bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. (1)

Note

La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 7, D.L. 29.03.2004, n. 80
(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 7, D.L. 29.03.2004, n. 80

Massime

Dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.
Dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco. Corte Costituzionale Sentenza 31 ottobre 2000 n. 450

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestono la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la medesima carica (Corte cost. n. 450 del 2000), alla causa di incompatibilità in tal modo individuata si estende la causa di esclusione della stessa prevista (per “coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei pubblici registri”) dall’art. 63, n. 2, lett. b), d.lgs. cit., nel senso che tale incompatibilità non sussiste ove il parente o affine dell’eletto partecipi a cooperative o consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei pubblici registri, atteso che ciò è conforme alla “ratio” che ispira la deroga e rispettoso dei criteri di ragionevolezza, essendo irragionevole ravvisare l’esclusione dell’incompatibilità nel caso di personale partecipazione dell’eletto e non ravvisarla, invece, nel caso di partecipazione di un suo parente od affine. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 30 aprile 2005 n. 9028

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