Art. 5 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Programmazione regionale e locale

Articolo 5 - testo unico enti locali

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Articolo 5 - Testo Unico Enti Locali

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Massime

Sono dichiarate inammissibili – per difetto di tono costituzionale – le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla rendicontazione per il primo trimestre 2015 delle spese per il personale e comunicazione anche via web, del gruppo consiliare misto. La ricorrente lamenta l’erroneo disconoscimento, da parte della sezione di controllo, della regolarità di specifiche spese, ma – come già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine a censure di contenuto analogo, seppur riferite ad esercizi diversi – oggetto di simili doglianze non è l’invasione della sfera costituzionale della ricorrente, bensì la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da far valere innanzi alla giurisdizione comune. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016 ). Per costante giurisprudenza, il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l’atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l’atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale). ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 87 del 2015, n. 263 del 2014, n. 52 del 2013 e n. 137 del 2014 ). (Corte Costituzionale Sentenza 13 gennaio 2017 n. 10)

In materia di lavoro negli enti locali, l’atto di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova adottato dalla Giunta municipale nei confronti del dirigente è affetto da inefficacia – che non comporta la conversione del rapporto in prova in uno a tempo indeterminato -, poichè detto organo, in quanto titolare di poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, è estraneo all’apparato burocratico del Comune e, pertanto, è del tutto privo dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro, che sono invece riservati alla esclusiva competenza del personale avente qualifica dirigenziale, cui fa capo, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267 del 2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, in conformità al principio costituzionale della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Sentenza 30 novembre 2018 n. 31091)

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