Art. 49 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Pareri dei responsabili dei servizi

Articolo 49 - testo unico enti locali

(1)1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 49 - Testo Unico Enti Locali

(1)1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174

Massime

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che conferisce al sindaco il potere di nomina del segretario comunale. Nessuna spiegazione viene fornita dal rimettente in ordine alla necessità di fare applicazione nel giudizio a quo – nel quale viene in specifico rilievo la disposizione che prevede la decadenza automatica del segretario comunale, salva possibilità di conferma – della norma che riconosce al sindaco il potere di nomina. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulla relativa questione di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017; ordinanza n. 202 del 2018). (Corte Costituzionale Sentenza 22 febbraio 2019 n. 23)

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, primo inciso, della legge n. 20 del 1994, con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei Conti abbia ritenuto la responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un’operazione di finanza derivata (del tipo “Interest Rate Swap”, con clausole “Floor” e “Cap”) in funzione di un’esigenza di c.d. ristrutturazione del debito comunale ai sensi dell’art. 41 della legge n. 448 del 2001 e norme attuative, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l’erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente: al primo di avere concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito la stipula del contratto e di aver adottato la deliberazione senza rispettare i pareri previsti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’inammissibilità del motivo è giustificata perché la censura, come prospettata, inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull’azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all’interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale. (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 5 aprile 2019 n. 9680)

 

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