L’autorizzazione alla conclusione di un contratto di “swap” da parte dei Comuni italiani, in particolare se del tipo con finanziamento “upfront”, ma anche in tutti quei casi nei quali la negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, di competenza della giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico; in particolare, tale autorizzazione compete al Consiglio comunale ove l’”IRS” negoziato dal Comune incida sull’entità globale dell’indebitamento dell’ente, tenendo presente che la ristrutturazione del debito va accertata considerando l’operazione nel suo complesso, con la ricomprensione dei costi occulti che gravano sul rapporto. (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 12 maggio 2020 n. 8770)
Sussiste la cooperazione nel delitto colposo quando il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie di cooperazione colposa nel reato omissivo improprio di disastro colposo e omicidio colposo plurimo contestati ad un sindaco con riferimento all’esondazione del Rio Farrigiano avvenuta a Genova nel 2011, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva condannato non solo il sindaco, in ragione della posizione di garanzia rivestita quale autorità locale di protezione civile e presidente del comitato comunale di protezione civile, ma altresì, a titolo di cooperazione nel delitto colposo, i componenti di detto comitato che avevano gestito l’emergenza nella reciproca consapevolezza dei rispettivi compiti). (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 22 maggio 2019 n. 22214)