Art. 42 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Attribuzioni dei consigli

Articolo 42 - testo unico enti locali

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
A) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
B) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
C) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
D) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
E) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)
F) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
G) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
H) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (2)
I) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
L) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
M) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 42 - Testo Unico Enti Locali

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
A) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
B) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
C) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
D) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
E) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)
F) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
G) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
H) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (2)
I) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
L) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
M) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Note

(1) La presente lettera è stata così modificata dall’ art. 35 , L. 28.12.2001, n. 448
(2) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 68, L. 30.12.2004, n. 311

Massime

È inammissibile l’intervento spiegato dal CODACONS e dall’AIDMA Onlus nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011), impugnati, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 del medesimo decreto. Infatti, nella specie non risulta osservato il termine, ritenuto perentorio dalla costante giurisprudenza costituzionale, di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio, stabilito per il deposito dell’atto di intervento dall’art. 4 dalle norme introduttive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. – Sulla perentorietà del termine per il deposito dell’atto di intervento, v., ex multis , la citata sentenza n. 303/2010. – Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009, 86/2008, 244/2005; nonché la citata ordinanza n. 174/2003. (Corte Costituzionale Sentenza 18 luglio 2014 n. 220)

L’autorizzazione alla conclusione di un contratto di “swap” da parte dei Comuni italiani, in particolare se del tipo con finanziamento “upfront”, ma anche in tutti quei casi nei quali la negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, di competenza della giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico; in particolare, tale autorizzazione compete al Consiglio comunale ove l’”IRS” negoziato dal Comune incida sull’entità globale dell’indebitamento dell’ente, tenendo presente che la ristrutturazione del debito va accertata considerando l’operazione nel suo complesso, con la ricomprensione dei costi occulti che gravano sul rapporto. (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 12 maggio 2020 n. 8770)

Istituti giuridici

Novità giuridiche