Art. 31 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Consorzi

Articolo 31 - testo unico enti locali

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113 bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali. (1)

Articolo 31 - Testo Unico Enti Locali

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113 bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 35, L. 28.12.2001, n. 448

Massime

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché nella delibera di autorizzazione adottata dal Consiglio dei ministri il rilievo della “inconferenza” del richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, ai commi 90 e 94 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 sarebbe prospettato solo per sottolineare il contrasto della censurata norma con i commi da 10 a 13 dell’art. 17 del d.l. n. 78 del 2009 e non per sollevare – a differenza del ricorso – un’autonoma censura di illegittimità costituzionale. Infatti, il ricorrente non ha prospettato un’autonoma censura basata sull’”inconferenza” del richiamo effettuato dalla disposizione denunciata ai suddetti commi dell’art. 3 della legge statale n. 244 del 2007, ma si è limitato a sottolineare che tale richiamo è «inconferente», perché i commi citati riguarderebbero solo le Amministrazioni regionali e locali e non anche il personale del disciolto ATO (Autorità d’àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese). (Corte Costituzionale Sentenza 11 ottobre 2012 n. 226)

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto il pagamento dei contributi consortili e dei corrispettivi dovuti da un Comune della Regione Campania ad un consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell’art. 6 della legge reg. 10 febbraio 1993, n. 10 per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non trovando applicazione né l’art. 11, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’obbligo di aderire al consorzio deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell’appartenenza allo stesso ed i relativi obblighi, senza attribuire al consorzio alcun potere autoritativo in ordine al pagamento delle quote, né l’art. 33, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, riguardando la controversia il corrispettivo di un pubblico servizio, né infine l’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale, nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie concernenti la gestione dei rifiuti, si riferisce ai soli comportamenti della P.A. che costituiscono espressione di un potere autoritativo. (Corte di Cassazione Sezione U Civile Ordinanza 7 luglio 2010 n. 16032)

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