Art. 268 ter – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis

Articolo 268 ter - testo unico enti locali

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268 bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268 bis, nella misura che con la stessa procedura e’ definita.
2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 268 bis, comma 5, non e’ consentito procedere all’assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall’applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268 bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268 bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell’interno di cui allo stesso articolo 268 bis, compia 5, terzo periodo.
4. E’ consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati di accedere alla procedura di cui all’articolo 268 bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, e’ dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268 bis, quelle contenute nel presente articolo. (1) (2)

Articolo 268 ter - Testo Unico Enti Locali

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268 bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268 bis, nella misura che con la stessa procedura e’ definita.
2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 268 bis, comma 5, non e’ consentito procedere all’assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall’applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268 bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268 bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell’interno di cui allo stesso articolo 268 bis, compia 5, terzo periodo.
4. E’ consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati di accedere alla procedura di cui all’articolo 268 bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, e’ dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268 bis, quelle contenute nel presente articolo. (1) (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 ter, D.L. 31.03.2003, n. 50, con decorrenza dal 29.05.2003.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 septies, D.L. 31.03.2005, n. 88, con decorrenza dal 01.06.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:
“4. E’ consentito in via straordinaria agli enti locali gia’ dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all’articolo 268 bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, e’ dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268 bis, quelle contenute nel presente articolo.”.

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