Art. 268 bis – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività

Articolo 268 bis - testo unico enti locali

1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
1 bis. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. (2)
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall’articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l’esistenza di ulteriori passività pregresse.
3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell’ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell’interno su designazione del sindaco dell’ente locale interessato. (3)
4. L’attività gestionale ed i poteri dell’organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto, del Ministro dell’interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1 bis e 2 l’ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell’ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell’interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto. (4) (1)

Articolo 268 bis - Testo Unico Enti Locali

1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
1 bis. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. (2)
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall’articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l’esistenza di ulteriori passività pregresse.
3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell’ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell’interno su designazione del sindaco dell’ente locale interessato. (3)
4. L’attività gestionale ed i poteri dell’organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto, del Ministro dell’interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1 bis e 2 l’ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell’ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell’interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto. (4) (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 3 bis, d.l. 22.02.2002, n. 13, con decrrenza dal 27.04.2002.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1 septies, D.L. 31.03.2005, n. 88, con decorrenza dal 01.06.2005.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 septies, D.L. 31.03.2005, n. 88, con decorrenza dal 01.06.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:
“3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell’interno su designazione del sindaco dell’ente locale interessato.”.
(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1 septies, D.L. 31.03.2005, n. 88, con decorrenza dal 01.06.2005, e poi dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con decorrenza dal 12.09.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“5. Ai fini dei commi 1, 1 bis e 2 l’ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell’ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell’interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.”.

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