1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
In tema di rapporto d’impiego di segretari comunali e provinciali, la revoca dell’incarico – che costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, assunto dalla P.A. con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato – è soggetta al sindacato del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la circostanza che il provvedimento sia dipeso dal convenzionamento, in forma associata con altro comune, dei servizi di segreteria con conservazione del posto al solo segretario del comune associato, trattandosi di atto la cui legittimità può essere valutata, in via incidentale, dal giudice adito. Ne consegue che, avendo il legislatore individuato quale causa di cessazione del rapporto funzionale del segretario comunale unicamente la mancata conferma (a inizio mandato) o la revoca per gravi ragioni (ravvisabili nella violazione dei doveri d’ufficio), è illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi tale decisione in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 10, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 31 ottobre 2017 n. 25960)
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.), non rileva il principio di precauzione ambientale di cui all’art. 191 del Trattato consolidato sull’Unione europea e sul relativo funzionamento (2008/C 115/01), in quanto esso non stabilisce obblighi rispetto ai quali può assumere rilievo l’omissione dell’atto doveroso da compiere, ma si limita a consentire l’adozione di misure di prevenzione rispetto a rischi che si intendono evitare. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 25 gennaio 2017 n. 3799)
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