Art. 264 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

Articolo 264 - testo unico enti locali

1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce. (1)
2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni. (2)

Articolo 264 - Testo Unico Enti Locali

1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce. (1)
2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni. (2)

Note

(1) Ai sensi dell’art. 107, comma 7, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in legge dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, il termine di cui al presente comma è differito al 30.06.2020.
(2) Ai sensi dell’art. 107, comma 8, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in legge dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, il termine di cui al presente comma è fissato al 30.09.2020.

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