Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 che – nell’istituire il Comune di Mappano attraverso il distacco di porzioni di territorio di altri Comuni, a seguito di consultazione referendaria – non avrebbero previsto adeguata copertura finanziaria. La mutazione delle circoscrizioni degli enti locali deve avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza che vengano incrementati i costi amministrativi, restando fermo, comunque, che l’attività amministrativa di riparto è soggetta a tutte le garanzie del controllo giurisdizionale. La disciplina censurata, però, essendo diretta a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo, non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione o copertura finanziaria all’operazione di rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate. La nascita di un nuovo ente, tuttavia, non pregiudica di per sé gli equilibri di bilancio, il buon andamento dell’attività amministrativa e l’autonomia finanziaria degli enti interessati alle operazioni di scorporo poiché è in sede applicativa, successiva alle fasi preliminari e propedeutiche all’adozione della legge istitutiva, che devono essere definiti criteri di riparto più elaborati, in riferimento alle specifiche caratteristiche degli enti territoriali interessati, idonei a garantire il ricordato principio di invarianza della spesa. Non risulta violato, in particolare, l’art. 81 Cost. e i relativi principi affermati anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti nella delibera della sezione delle autonomie, 26 marzo 2013, n. 10 poiché, nel caso di specie, viene in rilievo non il controllo afferente alla copertura delle leggi regionali, bensì quello, generale e necessario di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all’art. 148- bis del TUEL – Sul riparto delle risorse in base al territorio e alla popolazione, nel caso di divisione in più enti di un preesistente ente territoriale, v. la sentenza n. 32/2009. – Sul controllo di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all’art. 148-bis del TUEL, v. le sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 266/2013, 250/2013 e 60/2013. (Corte Costituzionale Sentenza 11 giugno 2014 n. 171)
In tema di prescrizione del credito, il pagamento di un acconto su un maggiore credito non comporta necessariamente rinuncia alla prescrizione maturata, ma può essere interpretato dal giudice di merito, considerate le circostanze del caso, come incompatibile con la volontà di avvalersene, non rilevando che il pagamento sia stato effettuato dall’organo straordinario di liquidazione previsto dalla disciplina sul dissesto dei comuni (artt. 76 e segg. del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trasfusi negli artt. 244 e segg. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), la cui attività è infatti riferibile “ex lege” all’ente. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 9 giugno 2011 n. 12624)