Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, dell’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, censurato nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del tesoriere; dell’art. 226 dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000, censurato nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa; nonché dell’art. 274 del medesimo decreto, censurato nella parte in cui abroga l’art. 310, comma 4, del R.D. 3/3/1934, n. 383, che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell’Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio. Invero, con riferimento alle questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 103 della Costituzione, risultano ancora attuali, pur alla luce delle riforme intervenute in tema di controlli sulla finanza locale e del mutato assetto costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le argomentazioni contenute nella sentenza n. 378 del 1996, con la quale è stato dichiarato non fondato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, Cost., analogo dubbio di legittimità costituzionale, attesa la non irragionevolezza della disciplina sul giudizio di conto recata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ed ora dal d.lgs. n. 267 del 2000). Quanto alle censure proposte in riferimento ai nuovi parametri di cui agli artt. 11 (a prescindere dal fatto che la sua evocazione non è sorretta dalla specifica indicazione della normativa di rango comunitario che si assumerebbe violata) e 119 Cost., esse sono prive di rilievo, giacché, da un lato, l’obiettivo delle forme di controllo sulla gestione amministrativa e su quella finanziaria è anche il rispetto dei vincoli comunitari e, dall’altro, i medesimi controlli hanno di mira, tra l’altro, il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali. – In materia di controllo sulla gestione finanziaria e su quella amministrativa, v., citate, sentenze numeri 267/2006 e 179/2007. (Corte Costituzionale Ordinanza 13 luglio 2007 n. 285)