E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 119, sesto comma, Cost., l’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18, che consente all’assessore provinciale alle finanze di avvalersi di altri istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l’assunzione di anticipazioni di cassa, in misura illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro. Il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti – che trova espressa enunciazione nel predetto parametro, ma viene declinato, in modo assolutamente coerente ed integrato secondo esigenze meritevoli di disciplina uniforme, attraverso altre disposizioni costituzionali, quali gli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. – ha consistenza di clausola generale in grado di colpire direttamente (indipendentemente dall’esistenza di norme applicative nella pertinente legislazione di settore) tutti gli enunciati normativi che vi si pongono in contrasto. Premesso che i concetti di indebitamento e di investimento devono essere univoci sull’intero territorio nazionale e per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato, la norma impugnata viola l’invocato principio perché: a) prevede una competenza a determinare e quantificare l’anticipazione secondo la mera discrezione dell’assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) estende la possibilità di approvvigionamento finanziario ad altri istituti di credito; c) prevede l’allocazione delle anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone la corretta rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni. La Provincia di Bolzano non solo ha omesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa che collide direttamente con l’art. 119, sesto comma, Cost. per la sua contrarietà alle regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell’inutilizzabilità delle anticipazioni ai fini della copertura della spesa (art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003). In generale, l’anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; nel caso di specie, il carattere di finanziamento a breve termine ascrive l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento mentre l’altra funzione è di fatto assente. Le anticipazioni in questione non risultano finalizzate a finanziare investimenti e costituiscono forme illegittime di indebitamento. – Sull’inidoneità di un mero lapsus calami , nell’indicazione della norma censurata, a precludere l’identificazione della questione e a pregiudicare il diritto di difesa della parte resistente, v. le citate sentenze nn. 67/2011, 447/2006 e 224/2004. – Sulla cosiddetta “regola aurea” del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, enunciata dall’art. 119, sesto comma, Cost., v. la citata sentenza n. 425/2004. – Sulla immediata precettività dei parametri costituzionali inerenti agli equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, v. la citata sentenza n. 70/2012. – Nel senso che l’autoqualificazione legislativa non ha carattere precettivo e vincolante, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 164/2012. (Corte Costituzionale Sentenza 2 luglio 2014 n. 188)
Per l’oggettiva configurabilità del reato di abuso di ufficio è necessario che l’ingiusto vantaggio patrimoniale sia conseguenza diretta della condotta abusiva. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato a carico di un assessore comunale al bilancio cui era stato contestato di aver occultato il disavanzo di un comune per impedire la declaratoria del dissesto, con conseguente vantaggio patrimoniale consistito nel permanere nella funzione ricoperta, non prevedendo l’art. 248, comma quinto, TUEL alcuna automatica decadenza a seguito del dissesto, ma solo una possibile declaratoria di incompatibilità, conseguente, però, ad eventuale giudizio contabile). (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 11 luglio 2012 n. 27604)