Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 1, lett. h ), del decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L, impugnato nella parte in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio, ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza. In particolare, il legislatore regionale trentino ha valorizzato il collegamento tra sindaco e liste a lui collegate, attraverso l’abbinamento grafico, nella scheda per il ballottaggio, tra il nome del candidato sindaco ed i simboli di tali liste. Nel dare il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volontà dell’elettore è espressamente legata alle liste che lo sostengono e ciò giustifica l’effetto di trascinamento che il voto al sindaco determina sulle liste a lui collegate con l’attribuzione del premio del 60 per cento dei seggi. Il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza non sono state, pertanto, irragionevoli né lesive del principio di uguaglianza del voto, ma funzionali alle esigenze di governabilità dell’ente locale, che nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo. – Per la non comparabilità, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, delle votazioni al primo e al secondo turno ai fini dell’attribuzione del premio, v. la citata sentenza n. 107/1996. – Per l’affermazione che il principio di uguaglianza del voto «esige che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità», ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato debba necessariamente essere proporzionale al numero dei consensi espressi, v. le citate sentenze nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963 e 43/1961. (Corte Costituzionale Sentenza 5 dicembre 2014 n. 275)