Art. 210 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Affidamento del servizio di tesoreria

Articolo 210 - testo unico enti locali

1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente.
2 -bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3 -bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (1)

Articolo 210 - Testo Unico Enti Locali

1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente.
2 -bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3 -bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così aggiunto dall’art. 13, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01.01.2012. In virtù del medesimo art. 13, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità), l’obbligo di cui al presente comma trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della L. 12.11.2011, n. 183, 01.01.2012.

Massime

La controversia avente ad oggetto l’adeguamento del corrispettivo per l’attività di tesoriere speciale svolta, da un persona fisica o giuridica, per conto di un comune è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto fra il tesoriere e l’ente territoriale – che trova la sua fonte in un contratto amministrativo – rientra fra i rapporti di concessione di pubblici servizi e tenuto conto che l’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che attribuisce ai T.A.R. i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici (primo comma), fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nell’ambito dei suddetti rapporti (secondo comma). (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 13 dicembre 1991 n. 13453)

In tema di abuso d’ufficio, la mancata liquidazione di un mandato di pagamento da parte dei funzionari di banca preposti al servizio di tesoreria per conto di un’amministrazione comunale integra una violazione del combinato disposto degli artt. 209 e 217 l. 18 agosto 2000, n. 267. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 5 settembre 2012 n. 33880)

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