Art. 209 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Oggetto del servizio di tesoreria

Articolo 209 - testo unico enti locali

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.
3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195. (1)

Articolo 209 - Testo Unico Enti Locali

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.
3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con decorrenza dal 12.09.2014.

Massime

La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Ne consegue che, ove l’attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusivo scelto in un accordo concluso dalle parti, deducendone la sussistenza dei presupposti di operatività, ed il convenuto la contesti, la competenza resta radicata presso il giudice indicato in esclusiva in tale accordo poiché è riservata alla cognizione sul merito ogni contestazione o eccezione relative all’accordo stesso. (Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 26 marzo 2014 n. 7182)

Ai sensi dell’articolo 209 comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, per servizio di tesoreria deve intendersi quel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie. (Consiglio di Stato Sezione AP Sentenza 18 giugno 2002 n. 6)

Istituti giuridici

Novità giuridiche