Art. 208 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Articolo 208 - testo unico enti locali

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; (1)
c) altri soggetti abilitati per legge.

Articolo 208 - Testo Unico Enti Locali

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; (1)
c) altri soggetti abilitati per legge.

Note

(1) La presente lettera è stata così modificata prima dall’art. 1, D.L. 27.12.2000, n. 392, con decorrenza dal 01.03.2001, e poi dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con decorrenza dal 12.09.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;”.

Massime

La controversia avente ad oggetto l’adeguamento del corrispettivo per l’attività di tesoriere speciale svolta, da un persona fisica o giuridica, per conto di un comune è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto fra il tesoriere e l’ente territoriale – che trova la sua fonte in un contratto amministrativo – rientra fra i rapporti di concessione di pubblici servizi e tenuto conto che l’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che attribuisce ai T.A.R. i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici (primo comma), fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nell’ambito dei suddetti rapporti (secondo comma). (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 13 dicembre 1991 n. 13453)

Ai sensi dell’articolo 209 comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, per servizio di tesoreria deve intendersi quel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie. (Consiglio di Stato Sezione AP Sentenza 18 giugno 2002 n. 6)

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