È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1, del decreto legge 12/7/2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30/7/2004, n. 191 che inserisce i commi 21 bis e 21 ter nell’art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione. Le Regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell’art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omettono di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell’art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni. (Corte Costituzionale Sentenza 14 novembre 2005 n. 417)