L’atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all’art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 19 dicembre 2019 n. 33768)
Anche alla stregua della recente evoluzione legislativa in tema di appalti di lavori pubblici, il titolo concessorio non integra una fattispecie traslativa di funzioni pubbliche idonea a decretare la trasformazione del privato in organo indiretto della pubblica amministrazione. L’attribuzione a un soggetto privato della qualifica di amministrazione aggiudicatrice incide non solo in sede di individuazione della disciplina sostanziale di gara da osservare, ma anche in ordine al riparto di giurisdizione. (Consiglio di Stato Sezione 6 Sentenza 28 ottobre 1998 n. 1478)