Le condotte previste dall’art. 2 d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, prima della verifica eseguita dall’installatore), già contemplate dagli artt. 40 e 328 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 espressamente abrogati dall’art. 9, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 462 del 2001 continuano ad essere penalmente sanzionate dall’art. 389, lett. c) d.P.R. n. 547 del 1955 applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel secondo comma dell’art. 9 del citato d.P.R., atteso il rapporto di continuità normativa tra l’ art. 2 d.P.R. n. 462 del 2001 e le disposizioni abrogate. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 12 giugno 2007 n. 22843)