Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 81 e 117, secondo e terzo comma, Cost. – gli artt. 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, relativi al rendiconto 2013. La lettura combinata delle disposizioni censurate fa emergere un forte contrasto logico, per la presenza contemporanea di un “saldo positivo” risultante dalla sommatoria di fondo di cassa, residui attivi e passivi; di residui perenti non reiscritti nell’esercizio interessato; e di un disavanzo di amministrazione assolutamente scollegato dalla sommatoria algebrica, prevista dalla legge, di residui attivi, passivi e del fondo di cassa. Tale evidente aporia connota le risultanze del bilancio consuntivo come un insieme di dati numerici e di collegamenti normativi privi, nel loro complesso, di attendibilità e coerenza, insuscettibili di essere valutati come credibili, sufficientemente sicuri, non arbitrari o irrazionali. Nel loro complesso le risultanze degli artt. 10, 11 e 12 si manifestano oltretutto in modo ancipite, oscillando tra un segno di senso positivo (avanzo) e uno negativo (disavanzo), peraltro senza alcuna congruenza matematica, cosicché la legge regionale impugnata presenta una struttura normativamente e logicamente incongrua. (Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).
L’evoluzione della finanza pubblica, a seguito della riforma introdotta con legge cost. n. 1 del 2012, comporta che nelle leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria devono essere espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori. La trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici.
L’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge. (Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017).
Spetta alla Corte costituzionale valutare la legittimità delle operazioni di bilancio regionale oggetto di ricorso statale. Gli atti della magistratura contabile possono essere tenuti presenti solo nell’eventuale forma dell’accertamento compiuto sulle risultanze del progetto di rendiconto presentato dalla Regione e non certo ricavando arbitrariamente dalla relazione allegata alla parifica frasi “decontestualizzate” o pretese lacune. (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).(Corte Costituzionale Sentenza 5 marzo 2018 n. 49)