Art. 180 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Riscossione

Articolo 180 - testo unico enti locali

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 210.
3. L’ordinativo d’incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
a) l’indicazione del debitore;
b) l’ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
e) l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
f) la codifica di bilancio;
g) il numero progressivo;
h) l’esercizio finanziario e la data di emissione.
h-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1)
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell’ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso. L’ente procede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente, richiedendo la regolarizzazione. (2)
4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. (3)
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. (3)
4-quater. È vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro. (3)
4-quinquies. Gli ordinativi d’incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e la successiva emissione nell’esercizio successivo in conto residui. (3)
4 -sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all’ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. (3)

Articolo 180 - Testo Unico Enti Locali

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 210.
3. L’ordinativo d’incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
a) l’indicazione del debitore;
b) l’ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
e) l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
f) la codifica di bilancio;
g) il numero progressivo;
h) l’esercizio finanziario e la data di emissione.
h-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1)
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell’ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso. L’ente procede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente, richiedendo la regolarizzazione. (2)
4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. (3)
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. (3)
4-quater. È vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro. (3)
4-quinquies. Gli ordinativi d’incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e la successiva emissione nell’esercizio successivo in conto residui. (3)
4 -sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all’ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. (3)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con decorrenza dal 12.09.2014, così come rettificato con comunicato pubblicato nella G.U. 10.03.2015, n. 57.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con decorrenza dal 12.09.2014.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con decorrenza dal 12.09.2014.

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