Va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, prospettata in relazione al fatto che i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal rimettente costituirebbero, in realtà, vizi dell’atto amministrativo oggetto dell’impugnazione davanti al TAR rimettente; quest’ultimo, infatti, ha esplicitamente scartato possibili interpretazioni conformi a Costituzione, in tal modo motivando sulla rilevanza della questione in modo plausibile. Sull’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in conseguenza di una plausibile motivazione sulla rilevanza v., tra le altre, le sentenze n. 140 del 2009, n. 227 e n. 265 del 2010. Corte Costituzionale Sentenza 7 aprile 2011 n. 115