Art. 146 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Norma finale

Articolo 146 - testo unico enti locali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. (1)

Articolo 146 - Testo Unico Enti Locali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 bis, D.L. 31.03.2003, n. 50, con decorrenza dal 29.05.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
“2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.”

Massime

In tema di dipendenti delle ASL, l’art. 2 della legge reg. Calabria n. 7 del 2002 (applicabile “ratione temporis”), che estende al personale degli enti strumentali della Regione l’indennità straordinaria attribuita al personale regionale, deve essere interpretata in senso restrittivo in quanto norma eccezionale, dovendosi escludere che sia applicabile al personale del Servizio sanitario nazionale, sia in quanto si tratta di personale sottoposto a diverso comparto di contrattazione collettiva, sia perché la legge Reg. Calabria n. 7 del 2000 ha la finalità di intervenire sul solo personale delle Regioni per ridurne la dotazione organica. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Sentenza 10 maggio 2012 n. 7110)

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