Art. 141 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

Articolo 141 - testo unico enti locali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1)
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (3)
2 bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (2)
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. (4)
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno.

Articolo 141 - Testo Unico Enti Locali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1)
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (3)
2 bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (2)
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. (4)
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno.

Note

(1) La presente lettera è stata inserita dall’art. 32, D.L. 30.09.2003, n. 269, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 24.11.2003, a sua volta dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale (C. Cost. 28.06.2004, n. 196). Si riporta di seguito il testo previgente:
” c bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici. ”
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 32, D.L. 30.09.2003, n. 269, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 24.11.2003, a sua volta dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale (C. Cost. 28.06.2004, n. 196). Si riporta di seguito il testo previgente:
” 2 bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la regione ne da comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici. “.
(3) Ai sensi dell’art. 18, comma 3-ter, D.L. 24.04.2017, n. 50, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017, per l’anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dal presente comma, secondo periodo, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
(4) Ai sensi dell’art. 107, comma 10, D.L. 17.03.2020, n. 18, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, dalla data del 17.03.2020 e fino al 31.08.2020, è sospeso il termine di cui al presente comma. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, il suddetto termine è fissato in centoventi giorni.

Massime

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f ), h ), l ), m ) e p ), e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. La questione risulta proposta su una premessa interpretativa – quella che la genericità della formulazione della norma censurata possa indurre a ritenere che il legislatore regionale volesse trasferire in blocco alla Regione Sardegna tutte le funzioni attribuite ai prefetti e alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – erronea, in quanto, posto che la norma impugnata modifica una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari, alla stessa, secondo i comuni criteri interpretativi, deve essere attribuito un significato coerente con il contesto in cui essa si inserisce e, nella specie, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari, sicché deve escludersi che la Regione Sardegna abbia superato i limiti della propria competenza legislativa di cui all’art. 3, lettera b ), dello statuto speciale, che le conferisce potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». (Corte Costituzionale Sentenza 9 novembre 2007 n. 373)

In tema di ineleggibilità degli amministratori degli enti locali, va affermata la natura prevalente dello scioglimento del Consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art. 143 Tuel, disposto per il verificarsi di condizionamenti di tipo mafioso, rispetto all’ipotesi di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di funzionamento di cui all’art. 141 dello stesso testo normativo, sicché l’eventuale scioglimento disposto in base a tale ultima previsione non impedisce la pronuncia ai sensi della diversa e più grave previsione, proprio per la natura assai rilevante degli interessi in gioco ed il carattere urgente dei provvedimenti che conseguono solo all’accertamento della prima violazione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 31 gennaio 2019 n. 30249)

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