La questione relativa alla legittimità dell’atto del Prefetto che, in forza dei poteri di vigilanza sul Sindaco, abbia ordinato all’Ufficiale dello stato civile di annullare la trascrizione, nei relativi registri, di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, ritenendolo inesistente per la mancanza del requisito indefettibile della diversità di genere della coppia, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa, poiché la soluzione della controversia comporta l’esame, in via pregiudiziale, quale antecedente logico necessario, della validità nel nostro ordinamento del matrimonio contratto all’estero, che, riguardando una questioni di “status”, ex art. 8, comma 2, c.p.a. è esclusivamente riservata all’autorità giudiziaria ordinaria. (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 27 giugno 2018 n. 16957)