Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell’esenzione dall’ICI. Infatti, il giudice a quo si limita ad evocare i suddetti parametri ed a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza indicare le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale. (Corte Costituzionale Ordinanza 19 maggio 2011 n. 172)
In tema di TARSU, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell’ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990. Detto riparto non si applica alla Regione Siciliana – ove continua ad applicarsi la l. n. 142 del 1990, come recepita con l.r. n. 48 del 1991 – il cui statuto speciale demanda la materia in oggetto alla potestà legislativa esclusiva della regione, spettando la concreta determinazione delle aliquote al Sindaco, organo di competenza residuale negli enti locali siciliani ex art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato dall’art. 41 della l.r. n. 26 del 1993. (Corte di Cassazione Sezione 6 TRI Civile Ordinanza 22 luglio 2020 n. 15619)