Art. 126 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità

Articolo 126 - testo unico enti locali

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Articolo 126 - Testo Unico Enti Locali

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Massime

Nel vigore della disciplina dettata dall’art. 17 commi da trentatre a 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) – che prevedeva il controllo preventivo di legittimità, tra l’altro, sui regolamenti di competenza del consiglio comunale, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile – deve considerarsi inefficace, in mancanza del perfezionamento dell’”iter” di formazione, costituito dalla sottoposizione al controllo preventivo necessario di legittimità, la deliberazione del consiglio comunale, recante modifiche al previgente regolamento di polizia mortuaria, di aumento del canone dovuto per la rinnovazione della concessione in uso di loculi cimiteriali, essendo da escludere che detta delibera rientri tra i regolamenti attinenti all’autonomia organizzativa e contabile, posto che per tali si intendono i regolamenti di organizzazione degli uffici, del personale e dei servizi, nonché quelli di contabilità, aventi ad oggetto l’applicazione in sede locale dei principi contabili stabiliti da leggi dello Stato, ed esulando d’altra parte lo specifico scopo di natura finanziaria della delibera in questione (adeguamento dei canoni di concessione dei loculi cimiteriali ai maggiori costi per la gestione del servizio) dall’oggetto tipico della categoria del regolamento contabile. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 8 aprile 2004 n. 6942)

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione devono ritenersi espunti dal nostro ordinamento i controlli preventivi di legittimità, a opera di un organo regionale, sugli atti degli Enti locali. (Consiglio di Stato Sezione 5 Sentenza 8 agosto 2003 n. 4598)

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