Il datore di lavoro, a titolo di maggior favore, può esonerare singoli dipendenti o gruppi o categorie di essi, o anche l’intero personale, dall’osservanza di una parte dell’orario di lavoro, mediante patti individuali o aziendali, avendo riguardo alla mera durata della prestazione, senza tuttavia incidere sul complessivo impianto normativo – retributivo, e perciò senza che la riduzione del tempo della prestazione, a retribuzione immutata, determini un aumento della retribuzione oraria, incidente su altri istituti retributivi, quale lo straordinario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti CONTRAL da 39 a 37 ore settimanali, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori al pagamento dello straordinario parametrato alla maggiore paga oraria derivante dalla divisione della retribuzione per il minor numero di ore di lavoro. La Corte ha con l’occasione, affermato che, in ogni caso, una pattuizione nel senso indicato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, sarebbe stata nulla per violazione dell’art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie, che vieta agli enti territoriali e alle loro aziende municipalizzate o consortili di stipulare accordi integrativi prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previsti dai contratti nazionali di categoria. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Sentenza 10 luglio 2002 n. 10061)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio i dirigenti e rappresentanti delle aziende speciali previste, per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, dall’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tali aziende, a prescindere dalla loro qualificazione quali enti pubblici economici o non economici, perseguono finalità pubbliche e la loro attività è disciplinata da normativa pubblicistica, sia pure attraverso l’utilizzazione di strumenti privatistici. (Fattispecie in tema di abuso d’ufficio commesso dai membri di commissione esaminatrice, interni all’azienda, in una procedura di selezione per la scelta del direttore generale). (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 31 luglio 2019 n. 35095 )