Gli accordi sindacali aziendali stipulati da aziende municipalizzate di trasporti che, come nella specie, invece di limitarsi a disciplinare gli aspetti pertinenti all’orario di servizio (come la determinazione del nastro lavorativo, del numero e della durata delle riprese, delle modalità di cambio e dei tempi accessori), intervengano a ridurre l’orario di lavoro con conseguente incremento retributivo, sono frutto di una contrattazione a livello aziendale illegittima in quanto vertente su di un istituto regolato dalla contrattazione nazionale e si pongono in contrasto con l’ art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, convertito in Legge n. 1 del 1979 (applicabile alla specie ratione temporis), secondo il quale agli enti locali (e a loro aziende municipalizzate o consortili, o a società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali) è fatto divieto di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Sentenza 8 luglio 2004 n. 12661)
L’interesse che muove un’amministrazione nell’indire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è, principalmente, che questo venga affidato all’operatore che meglio di altri sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, sia sotto il profilo tecnico-operativo sia per le condizioni economiche offerte; ciò non toglie, però, che sia legittima la previsione, contenuta nel bando di gara, di assegnare un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione. (Consiglio di Stato Sezione AP Sentenza 18 giugno 2002 n. 6)