Art. 119 – Testo Unico Enti Locali

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL)

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Articolo 119 - testo unico enti locali

1. In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 119 - Testo Unico Enti Locali

1. In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Massime

Gli accordi sindacali aziendali stipulati da aziende municipalizzate di trasporti che, come nella specie, invece di limitarsi a disciplinare gli aspetti pertinenti all’orario di servizio (come la determinazione del nastro lavorativo, del numero e della durata delle riprese, delle modalità di cambio e dei tempi accessori), intervengano a ridurre l’orario di lavoro con conseguente incremento retributivo, sono frutto di una contrattazione a livello aziendale illegittima in quanto vertente su di un istituto regolato dalla contrattazione nazionale e si pongono in contrasto con l’ art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, convertito in Legge n. 1 del 1979 (applicabile alla specie ratione temporis), secondo il quale agli enti locali (e a loro aziende municipalizzate o consortili, o a società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali) è fatto divieto di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria. (Corte di Cassazione Sezione L Civile Sentenza 8 luglio 2004 n. 12661)

L’interesse che muove un’amministrazione nell’indire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è, principalmente, che questo venga affidato all’operatore che meglio di altri sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, sia sotto il profilo tecnico-operativo sia per le condizioni economiche offerte; ciò non toglie, però, che sia legittima la previsione, contenuta nel bando di gara, di assegnare un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione. (Consiglio di Stato Sezione AP  Sentenza 18 giugno 2002 n. 6)

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