A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 2, del decreto legge 30/9/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24/11/2003, n. 326, che modifica l’art. 113 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, è costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, e per le medesime ragioni che hanno condotto alla declaratoria pronunciata ‘principaliter’ (non riconducibilità ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza dell’intervento legislativo statale), il precitato art. 113 bis, nel testo introdotto dall’art. 35 comma 15, della legge 28/12/2001, n. 448. (Corte Costituzionale Sentenza 27 luglio 2004 n. 272)
L’art. 1, numero 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 contenente il testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell’autorità amministrativa, è da ritenersi abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonome locali), il quale, prevedendo espressamente che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano stabiliti dalla legge, non consente più che la creazione in sede locale di un monopolio discenda da una scelta di natura amministrativa. Né per il servizio di trasporto funebre – attualmente classificabile tra i servizi di rilevanza economica, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e quindi ricadente in un ambito contrassegnato dalla più ampia libertà di concorrenza – è configurabile una reviviscenza della originaria situazione di monopolio a seguito della emanazione del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante il regolamento di polizia mortuaria, approvato in esecuzione dell’art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), atteso che tale regolamento disciplina i profili sanitari del servizio, ma non detta alcun intervento restrittivo della libertà di concorrenza nel settore. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, la quale – previa disapplicazione del regolamento del Comune di Bari sull’esercizio in economia del servizio dei trasporti funebri – aveva annullato l’ordinanza ingiunzione adottata per l’avvenuta violazione del predetto regolamento in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l’autorizzazione dell’ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa). (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 6 giugno 2005 n. 11726)