Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell’esenzione dall’ICI. Infatti, il giudice a quo si limita ad evocare i suddetti parametri ed a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza indicare le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale. (Corte Costituzionale Ordinanza 19 maggio 2011 n. 172)
In tema di società per azioni a partecipazione maggioritaria del Comune, le delibere comunali con le quali sono decise la riduzione della partecipazione azionaria, l’emissione di un prestito obbligazionario, nonchè le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo del Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente; ne consegue che le controversie relative all’annullamento delle suddette delibere (nella specie proposte da azionisti di minoranza e da associazioni di azionisti e consumatori) spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Corte di Cassazione Sezione U Civile Ordinanza 3 novembre 2009 n. 23200)