Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – le controversie insorte nelle diverse fasi della formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra enti pubblici aventi ad oggetto lo svolgimento dei compiti ad essi rispettivamente assegnati dalla legge, in vista del conseguimento di un interesse comune; né assume rilievo, al riguardo, il fatto che la domanda abbia ad oggetto l’accertamento di un inadempimento contrattuale. (Nella specie, un ente regionale per l’abitazione pubblica aveva convenuto in giudizio un Comune, lamentando l’inadempimento, da parte dello stesso, in relazione ad una convenzione con la quale quest’ultimo aveva ceduto all’ente, dietro corrispettivo di un prezzo, una porzione di un fabbricato comunale, ponendo a carico dell’acquirente anche l’obbligo di restauro della rimanente parte del fabbricato stesso). (Corte di Cassazione Sezione U Civile Ordinanza 14 marzo 2011| n. 5923)
Il confronto non rientra tra le “prove decisive” di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di prova a carattere “neutro”, sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 23 novembre 2017 n. 53334)