Art. 99 – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Esecuzione d'ufficio

Art. 99 - testo unico edilizia

1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 99 - Testo Unico Edilizia

1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

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